Art. 4.
(Esecuzione delle operazioni).

      1. L'articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 268. - (Esecuzione delle operazioni) - 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
      2. Nel verbale di cui al comma 1 sono annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
      3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento

 

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motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.
      4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi dal funzionario responsabile di cui al comma 3 al pubblico ministero, che entro cinque giorni deve procedere al deposito delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione nonché di quelli relativi a fatti irrilevanti o non riferibili a quelli per i quali si procede ovvero relativi a soggetti estranei alle indagini, richiedendone al giudice, che vi provvede con apposito decreto, lo stralcio. Successivamente, e comunque non oltre cinque giorni dal decreto che ha disposto lo stralcio di cui al primo periodo, è dato avviso ai difensori delle parti dell'avvenuto deposito presso l'ufficio del pubblico ministero e della facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato, prorogato o stralciato l'intercettazione, di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti di cui al presente comma.
      5. Se dal deposito di cui al comma 4 può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle
indagini preliminari.
      6. Scaduto il termine, il pubblico ministero, salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, abbia concesso una proroga, trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente
 

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irrilevanti. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.
      7. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
      8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».